Immigrazione; il testo della legge Bossi-Fini approvato dalla Camera
Ddl Camera 2454 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative
di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle
ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei
programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei
confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi
interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle
organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri
umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti,
nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e
vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
Articolo 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio). - 1. È
istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in
ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di
provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo
tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei
Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i
beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di
ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del
presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento
delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri".
Articolo 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma
1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: "salva la
necessità di un termine più breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4
è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, la Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità,
ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente".
Articolo 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il comma 2
è sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, frane i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i
requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto,
l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno
della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità
penali, l' inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all'autorità di frontiera".
2 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".
Articolo 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite
le seguenti: ", e in corso di validità,";
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici";
b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno"
sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro";
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di
nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un
anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di
due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata
temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è
revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente
testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere
validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto
di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del
permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale";
e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici".
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno";
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o
altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di
reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci
anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale".
Articolo 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è
inserito il seguente:
"Articolo 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il contratto
di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il
lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso
di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto
dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione".
4. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si procede all'attuazione e
all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5 bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal comma 1 del presente articolo,
con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1,
lettera a), dello stesso articolo 5 bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a
carico del lavoratore.
Articolo 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6, comma 1,
dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti: "e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,".
All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle
seguenti: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".
Articolo 8.
(Sanzioni per linosservanza degli obblighi di comunicazione dellospitante e
del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 7, dopo il
comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Articolo 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 9,
comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei
anni".
Articolo 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 11, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento
unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane
competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Articolo 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente decreto compie atti diretti a procurare l'ingresso nel
territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è
commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di
cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a
pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di
25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del
codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite sino alla
metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e
successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono
inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o
nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o
coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in
materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque
territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle
navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di
raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono
definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".
Articolo 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando
lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della
persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando
l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria
competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può
adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra
una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il
provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca
delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica l'arti-colo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno
o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato
quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non
ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto
l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con
unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente,
ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari
che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero
è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in
flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il
fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".
Articolo 13.
(Esecuzione dellespulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su
richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione
delle norme del presente decreto, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1
del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Articolo 14
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da
Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente
autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e
consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 è sostituita dalla seguente: "Esplusione a titolo di misura di sicurezza e
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Articolo 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo
o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il
limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la
misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è
irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è
revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza,
che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi
di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione
è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti
giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è
ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si
applica ai casi di cui all'articolo 19".
Articolo 15-bis
(...)
1. All'articolo 17, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "lo straniero" sono aggiunte le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono aggiunte le seguenti: "della parte offesa o".
Articolo 16.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che
non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite
le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
nonché";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti :
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e
per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Articolo 17.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) - 1. In ogni
provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale
l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese
di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o
più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al
centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il
centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di
lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta
giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono,
dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del
codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni
dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato
e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al
centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione
qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della
sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di
lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di
cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra
le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica,
a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione
del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il
lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni
lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso
di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli
di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli
casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente
decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Articolo 18.
(Titoli di prelazione).
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche
su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori,
nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in
Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni
operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste
attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti
nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al
lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i
lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Articolo 19.
(Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la
richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma
3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di
nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha
diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di
soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare
il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei
flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale,
uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma
12".
Articolo 20.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 26, dopo il
comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti
dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica".
Articolo 21.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 27,
dopo il comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellinterno e del
lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale dingresso
degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione
è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili".
Articolo 22.
(Ricongiungimento familiare)
1. Allarticolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) i figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale";
2) alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nerl Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute";
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dallautorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Lufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, lesistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per limmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Articolo 22 bis.
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono aggiunte le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Articolo 22 ter .
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di
studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati
ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al
momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta
corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche
se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4".
Articolo 23.
(Accessi ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998 è sostituito dal seguente:
"5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni
con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei
diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali
per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l'ingresso per studio".
Articolo 24.
(Centri di accoglienza e accesso allabitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allarticolo 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Laccesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".
c). Il comma 5 è abrogato;
d). Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Articolo 25.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrano, le
parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"
sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo" e
le parole: "il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in
composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo
periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel
comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma
sono soppresse.
Articolo 26.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sullingresso e sul soggiorno dello
straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".
Articolo 26 bis
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di 80 unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Articolo 27.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal
seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi
previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno
temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".
Articolo 28.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non può essere
trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia,
essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle
autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei
seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in
possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato,
presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi
non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere
ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti
casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di
identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento
determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e
tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei
centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo
1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un
permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Articolo 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione
della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai
commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno
dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno
dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il
questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo.
Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione
provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3,
equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della
Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della commissione nazionale per
il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta
adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei
centri di identificazione di cui allarticolo 1-bis, comma 2. La richiesta va
presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della
decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non
sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo
può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul
territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva.
Articolo 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le
prefetture - uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto
del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un
rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente
supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n.136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica
di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra
disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale
il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione dì distacco
o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo
ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di
qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si
avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le
decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme
previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico le conseguenze di
un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui
l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale
ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Articolo 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1. La
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di
seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento
della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia
dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione
degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di
funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Articolo 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). - 1. Gli
enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla
tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di
sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e
1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata,
provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies,
al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 3, in misura non
superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3 stabilisce:
a) le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i
criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua
eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies,
la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo
europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo
1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli
articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui
al comma 2.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo,
del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali,
il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani e
l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che
prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è affidato, con
apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni italiani.
5. Il servizio provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli
stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la dffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di
cui al comma 2;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di
rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi,
nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gesione del servizio sono finanziate nei limiti delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo
1-septies.
Articolo 1-septies. (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). 1. Ai fini
del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso
il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati profughi e
rifugiati" - cap. 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti
a 5,160 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già
attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001, 2002 ed in via di accreditamento al Fondo
di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni,
anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. "
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel
limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Articolo 29
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,
ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad
attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,
può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro (...) alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle
forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente
comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) lindicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) lindicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a
titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5,
il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
c) certificazione medica della patologia o handicap del
componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione
non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al
prestatore di lavoro un permesso, della durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei
lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di
soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è
rinnovabile previo accertamento dellorgano competente della prova della
continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della
manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta larchiviazione
del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai
sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1° gennaio
2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la
successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione
contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che
occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:
a) sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dellinteressato, ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
7-bis Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento allespulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8 Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo 30
(Norme transitorie e finali).
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per limmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 17, 22 e 25 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 30-bis
(Istituzione della Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle
frontiere).
1. E istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno, la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dellimmigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta direzione centrale è preposto un prefetto nellambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Dallistituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui allarticolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 30-ter
(
)
1. Nellambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dellimmigrazione clandestina, il Ministero dellinterno, dintesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dallarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo determinato nella misura di 778.817 euro per lanno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 31
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione ed asilo).
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresí attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.
Articolo 32
(Norma finanziaria).
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19, 22-bis e 30 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 26 bis, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per il 2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni anzidetti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dallanno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ministri Umberto BOSSI e Giafranco FINI |
Aggiornato a: giovedì 17 agosto 2006