Proposta di legge d'iniziativa popolare
Disposizioni in materia di prostituzione, pornografia e pedofilia

Con la presente proposta di legge si intende porre in essere una serie di modificazioni legislative di carattere organico, volte a debellare il problema annoso della prostituzione nelle strade ed a regolamentare il fenomeno, in maniera da assicurare le condizioni igienico-sanitarie essenziali. A tal fine è fatto divieto, all'art. 1, di esercitare la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico. Chi contravviene a tale obbligo, esercitando così la prostituzione sulle strade, viene punito con la reclusione fino a due anni. Nei suoi confronti è possibile l'arresto, nei casi di flagranza di reato. Solo così sarà possibile intervenire efficacemente per contrastare il fenomeno della prostituzione. Sono poi stabiliti requisiti precisi per l'esercizio della prostituzione, che è subordinato all'autorizzazione del questore, per edifici non adibiti ad altro uso, siti nei comuni con più di 50.000 abitanti. La persona che intende esercitare la prostituzione è registrata, all'atto dell'autorizzazione, presso la questura. La registrazione ha luogo solamente in presenza di adeguata documentazione medica attestante l'assenza di malattie a trasmissione sessuale in capo alla persona richiedente. La certificazione deve essere rinnovata almeno ogni sei mesi, pena la revoca dell'autorizzazione. Il meccanismo sanzionatorio è poi rafforzato dalla previsione della revoca del permesso di soggiorno nei confronti dei cittadini extracomunitari che abbiano commesso uno dei reati connessi all'esercizio della prostituzione. Sono poi rese più severe le sanzioni penali riferite alla prostituzione minorile (art. 3), è introdotto il reato di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione (art. 4), sono previsti programmi di protezione nei confronti di chi collabori efficacemente nella lotta alla criminalità collegata al mondo della prostituzione (art. 5). La proposta consente poi di non considerare punibile la condotta di coloro che esercitano la prostituzione - secondo le autorizzazioni regolarmente ottenute - utilizzando una dimora in comune con non più di dieci soggetti, che a loro volta svolgano la stessa attività. L'art. 7 garantisce visite di controllo gratuite da parte delle autorità sanitarie, nei confronti di chi le richieda, in relazione all'attività di prostituzione. In mancanza della prescritta certificazione di idoneità, è fatto obbligo di interrompere l'attività di prostituzione. Sono poi rafforzate le misure di intervento da parte delle autorità di polizia nella lotta alla criminalità organizzata. Sono inoltre garantiti interventi di carattere sociale a sostegno di coloro che intendano cessare dall'esercizio della prostituzione. A tal fine è previsto un finanziamento in favore delle Regioni. Sono inoltre introdotte misure di carattere fiscale che assicurino la tassazione anche dei proventi dell'attività di prostituzione, che a tal fine è assimilata alle altre attività di carattere professionale. L'art. 11 prevede una relazione annuale del Governo al Parlamento, sulla materia in questione. L'art. 12 assicura un finanziamento aggiuntivo alle Regioni per le attività di recupero in favore di chi intenda cessare dall'attività di prostituzione. Il capo II contiene una serie di disposizioni volte a combattere la pornografia e la pedofilia. Esso si lega alla recente legge n. 46 del 2002, con cui sono stati ratificati protocolli alla convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti anche la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini. Vengono altresì enunciate, all'art. 14, le varie finalità perseguite. L'art. 15, al fine di evitare un indiscriminato coinvolgimento dei bambini all'esposizione di materiale pornografico nelle edicole e negli esercizi di vendita, prevede il divieto di esporre al pubblico quotidiani e periodici con copertine pornografiche, stabilendo così implicitamente il dovere dell'esercente a vigilare affinché questo non avvenga, pena la sospensione dell'attività di vendita per un certo periodo. L'art. 16 introduce il divieto di trasmettere programmi in tutto o in parte a carattere pornografico. Mentre nemmeno per finalità informative possono essere diffuse immagini di minore che possano avere una qualsiasi attinenza con la pedofilia (v. al riguardo l'episodio delle immagini trasmesse dal servizio pubblico radiotelevisivo nei telegiornali serali del 27 settembre 2000). L'art. 17 prevede la punibilità anche di coloro i quali partecipano ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; punibilità ora limitata agli organizzatori. Tale estensione è stata proposta anche nel documento
in materia di pedofilia, illustrato dal Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia nella seduta del 27 febbraio 2002. L'art. 18 modifica gli articoli 602-bis e 602-ter del codice penale per renderne più chiaro il dettato normativo. Nel primo caso si tratta di non limitare alle utilità "economiche" i vantaggi che possono essere promessi per l'adescamento
di minori. Inoltre, l'articolo 602-ter va reso più chiaro, anche alla luce della nota sentenza delle sezioni unite penali della Corte suprema di Cassazione (sentenza n. 13 del 2000), che ha stabilito il principio secondo cui effettuare foto pornografiche di bambini, senza fini di lucro, non costituirebbe violazione del citato articolo nella sua attuale formulazione.
L'art. 19 introduce il reato di pedofilia telematica, da distinguere rispetto alla differente ipotesi di reato della pornografia minorile diffusa per via telematica. L'art. 20 prevede il reato di diffusione di videogiochi con soggetti pornografici,
dal momento che notoriamente le sale di videogiochi sono frequentate soprattutto da minori. Il precetto penale riguarda anche chi realizza programmi del genere da installare nei personal-computer. L'art. 21 ridefinisce il reato di corruzione di minorenne, punendo anche chi mostri materiale pornografico al fine di indurre una persona minore di anni 14 a compiere atti sessuali. Attualmente la punibilità è riferita al compimento di atti sessuali in presenza di persone minori.
L'art. 22, per le nuove figure di reato previste dal provvedimento (pedofilia informatica e videogiochi a sfondo sessuale), estende la possibilità di perseguirli anche se commessi all'estero da cittadini italiani L'art. 23, in relazione alle nuove figure di reato previste dal provvedimento (pedofilia informatica e videogiochi a sfondo sessuale) estende le particolari disposizioni a tutela della generalità e dell'immagine del minore. L'art. 24 introduce l'obbligo di conservazione dei file di accesso al logo per i responsabili dei motori di telecomunicazioni, ai fini delle eventuali esigenze investigative. Viene altresì previsto l'obbligo di denuncia di eventuali notizie su fatti di reato di cui alla legge n. 269 del 1998 e di cui al presente provvedimento. L'art. 25 estende l'applicabilità delle disposizioni particolari in materia di attività di contrasto, previsto dall'articolo 14 della legge n. 269 del 1998, con riferimento ai compiti di polizia giudiziaria e di polizia delle telecomunicazioni, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, anche alle nuove fattispecie di reato indicate dal presente provvedimento. L'art. 26, dato il loro particolare allarme sociale, consente tutte le forme di intercettazione,
con riferimento alle indagini per i reati riguardanti la protezione sessuale dei minori, indipendentemente dalle sanzioni previste. L'art. 27 reca disposizioni di carattere processuale, a tutela dei minori. L'art. 28, onde rafforzare l'afflittività delle sanzioni penali riguardanti i reati qui trattati, stabilisce la non applicabilità delle previsioni di cui all'art. 81 C.P.P. (concorso in reato e reato continuato) e delle disposizioni di cui agli articoli 338 e 444 C.P.P. (giudizio abbreviato e patteggiamento), che come noto comportano una diminuzione di pena. L'art. 29 raddoppia i termini per la prescrizione dei reati e delle pene, sempre per quanto concerne i reati di interesse. L'art. 30 stabilisce l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per tutti i reati qui trattati, nonché la non applicabilità dei benefici premiali della "legge Gozzini" nei riguardi dei condannati per i medesimi reati.

Proposta di legge
Disposizioni in materia di prostituzione, pornografia e pedofilia

Capo I
(Norme in materia di prostituzione)
Art. 1
(Disposizioni generali)
1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. L'esercizio della prostituzione è consentito nelle abitazioni private, previa autorizzazione del Questore competente per territorio, in edifici non adibiti ad altro uso, siti nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
3. Condizione per l'esercizio della prostituzione è la registrazione della persona interessata presso la questura territorialmente competente. L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente alla presentazione di idonea certificazione medica attestante l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili. La certificazione deve essere rinnovata ogni sei mesi, pena la revoca dell'autorizzazione.
4. Le persone che sospendono o cessano l'attività di prostituzione ne danno comunicazione alla Questura. Tutte le annotazioni sono riservate e sono cancellate quando la persona interessata comunichi la cessazione dell'attività di prostituzione.
Art. 2
(Sanzioni)
1. Chiunque esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione fino a due anni. La stessa sanzione si applica a chi esercita la prostituzione nei luoghi di cui al comma 2 dell'articolo 1 senza l'autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. Chiunque ricorre alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.
3. Nel caso di flagranza di reato si applica l'articolo 380 del codice di procedura penale nei confronti delle persone di cui al comma 1 e l'autorità di pubblica sicurezza intima alle persone di cui ai commi 1 e 2 la sottoposizione ad accertamento sanitario nel termine di 30 giorni. Nel caso di inottemperanza della suddetta
intimazione è applicata la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
4. Se la persona di cui ai commi 1 e 2 è un cittadino extracomunitario il Questore provvede alla revoca del permesso di soggiorno.

Art. 3
(Prostituzione minorile)
1. All'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, le parole "è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 10 milioni" sono sostituite con le seguenti: "è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 10 milioni".
Art. 4
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)
1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, e da un terzo alla metà per i semplici partecipanti, nel caso in cui l'associazione a delinquere abbia lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione,
agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Art. 5
(Programmi di protezione per la lotta alla prostituzione)
1. Il capo II del decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, si applica anche nei confronti delle persone che, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legge, collaborano efficacemente con l'autorità di polizia o giudiziaria relativamente ai delitti di cui all'articolo 600 bis del codice penale ed all'articolo 416 del codice penale, quando l'associazione a delinquere ha lo scopo di commettere delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Art. 6
(Casi di non punibilità)
1. Non è punibile, chiunque , esercitando la prostituzione, svolga in qua lsiasi forma attività senza fini di lucro di assistenza reciproca con altri soggetti che esercitano la medesima attività.
Art. 7
(Servizi e trattamenti sanitari)
1. Le Aziende sanitarie locali effettuano visite di controllo gratuite a richiesta delle persone che esercitano 'attività della prostituzione e rilasciano la certificazione di idoneità.
2. Chiunque esercita l'attività di prostituzione è tenuto ad esibire, a richiesta dell'autorità sanitaria o di polizia, l'ultima certificazione sanitaria ottenuta.
3. Chiunque esercita l'attività di prostituzione è tenuto ad interromperne l'esercizio nell'ipotesi che l'autorità sanitaria non rilasci la prescritta certificazione di idoneità ovvero la revochi.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottemperi all'obbligo di interruzione dell'esercizio della prostituzione ai sensi del comma 3 del presente articolo, è punito con la sanzione stabilita dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.
Art. 8
(Istituzione di gruppi speciali interforze)
1. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, adotta le necessarie misure, anche con gli opportuni accordi a livello internazionale, al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e le fattispecie criminose collegate alla prostituzione.
2. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Interno istituisce gruppi speciali interforze in ogni Provincia ai fini di una più efficace opera di repressione del fenomeno della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Art. 9
(Interventi a carattere sociale)
1. Le Regioni disciplinano e finanziano le misure di sostegno e la realizzazione di progetti in favore delle persone che esercitano la prostituzione, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni del volontariato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e di quelli aggiuntivi ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Le misure ed i progetti di recupero di cui al comma precedente sono diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della prostituzione e riguardano:
a. l'istruzione, la formazione professionale e l'avviamento al lavoro;
b. b. il sostegno economico, sociale e psicologico;
c. c. il recupero sociale;
d. d. l'informazione mirata alla popolazione ed alle persone che esercitano la prostituzione sui rischi e sui danni umani, sociali e sanitari ad essa connessi, nonché interventi per prevenire e ridurre tali danni e rischi.
3. Per favorire la realizzazione dei progetti e delle misure di cui al comma 1 del presente articolo le disponibilità del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono aumentate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. Il ricavato delle sanzioni pecuniarie per i reati di cui all'articolo 600 bis del codice penale, agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.75, e di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, confluisce nel Fondo per le politiche sociali ed è destinato a finanziare le misure ed i progetti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 287 agosto 1997, n.281, individua le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle misure e dei
progetti di cui al comma 1 e provvede alla ripartizione delle medesime risorse alle Regioni.
Art. 10
(Disposizioni fiscali)
1. L'esercizio della prostituzione costituisce attività di carattere professionale.
2. I proventi dell'attività di prostituzione concorrono a tutti gli effetti a determinare il reddito imponibile.
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire i regimi fiscale, assistenziale e previdenziale dell'attività di prostituzione.
Art. 11
(Relazione annuale al Parlamento)
1. Il Governo presenta entro il 31 gennaio di ogni anno al Parlamento una relazione sull'andamento del fenomeno della prostituzione nell'anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 12
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere deriva nte dall'attuazione del presente Capo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente Capo.
Capo II
Nuove norme in materia di pornografia e di pedofilia
Art. 14
(Finalità)
1. Il presente Capo è volto soprattutto a dettare le prime misure necessarie in materia di pornografia e di pedofilia, affinché il diritto interno della Repubblica italiana dia piena attuazione ai protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New
York il 6 settembre 2000 e ratificati con la legge 11 marzo 2002, n. 46.
2. Ai fini del presente Capo, si intende per "pornografia minorile" la pornografia rappresentante bambini, vale a dire qualunque rappresentazione, effettuata con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, oppure qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.
3. In particolare, il presente Capo persegue lo scopo di prevenire e reprimere la produzione, la distribuzione, la diffusione, l'importazione, l'esportazione, la cessione, la vendita o la detenzione di materiale pornografico rappresentante bambini, come definito dal comma 2.
4. Il presente Capo persegue altresì la finalità di limitare al massimo la possibilità di diffusione presso i minori di materiale pornografico.
5. Le disposizioni contenute nel presente Capo intendono proseguire negli intendimenti perseguiti nelle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269.
Art. 15
(Divieto di esposizione di materiale pornografico)
1. I titolari degli esercizi delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108, ed i titolari degli esercizi che partecipano alla sperimentazione di nuove forme di vendita di quotidiani e periodici, ai sensi dell'articolo 14, undicesimo comma, lettera d-bis), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono tenuti a non esporre al pubblico quotidiani e periodici le cui copertine contengano immagini pornografiche.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il sindaco del comune competente sospende l'attività di vendita esercitata dai soggetti responsabili per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni.
Art. 16
(Divieto di trasmissioni a carattere pornografico)
1. All'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche.
a) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Non è consentita la trasmissione di programmi in tutto o in parte a carattere pornografico. E' vietata in ogni caso, anche per finalità informative, la diffusione di immagini di minori che possano aver una qualsiasi attinenza con la pedofilia";
b) al comma 10 sono soppresse le parole: "o pornografiche".
2. All'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: " da 8 a 15" sono sostituite dalle altre: "da 8 e 9 e da 10 a 15";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui al comma 9 -bis dell'articolo 15 viene irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50
mila euro a 500 mila euro oppure la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione da 6 a 12 mesi. Si applicano comunque le sanzioni nella misura massima in caso di violazione del divieto di cui al secondo periodo del citato comma 9-bis";
c) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lettera a-bis),";
d) al comma 13, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) per inosservanza del divieto di cui al comma 9-bis dell'articolo 15".
Art. 17
(Introduzione del reato di partecipazione ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
1. Dopo il primo comma dell'articolo 600-quinquies, introdotto dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è aggiunto il seguente:
" E' invece punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20 mila a 200 mila euro chiunque partecipi ai viaggi di cui al primo comma.".
Art. 18
(Modifiche agli articoli 602-bis e 602-ter del Codice penale)
1. Al secondo comma dell'articolo 602-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "in cambio di denaro o altra utilità" è soppressa la seguente : "economica".
2. Al primo comma dell'articolo 603-ter del Codice penale, introdotto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole. "Chiunque sfrutta minori" sono sostituite con le altre: "Chiunque utilizza i minori".
Art. 19
(Introduzione del reato di pedofilia telematica)
1. Dopo l'articolo 600-quater del Codice penale, introdotto dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è inserito il seguente:
"Art. 600-quater.1
(Pedofilia telematica)
Chiunque diffonde immagini di bambini mediante l'utilizzazione di siti telematici, al fine della diffusione della pedofilia e dello sfruttamento minorile, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20 mila euro a 200 mila euro.".
Art. 20
(Introduzione del reato di diffusione di videogiochi con soggetti pornografici)
1. Dopo l'articolo 600-quater.1 del Codice penale è inserito il seguente:
"Art. 600-quater.2
(Videogiochi pornografici)
Chiunque costruisce, vende, cede o mette a disposizione apparecchi contenenti videogiochi con soggetti pornografici è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20 mila a 200 mila euro.".
Alla stessa pena soggiace chi realizza, vende, cede o mette a disposizione programmi per personale computers contenenti videogiochi con soggetti pornografici.".
Art. 21
(Corruzione di minorenne semplice ed aggravata)
1. L'articolo 609-quinquies del Codice penale, introdotto dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, è sostituito dal seguente:
"Chiunque mostra pubblicazioni, videocassette o altro materiale pornografico al fine di indurre una persona minore di anni quattordici a compiere atti sessuali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
E' invece punito con la reclusione da un anno a sei anni chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere.".
Art. 22
(Fatto commesso all'estero)
1. Al primo comma dell'articolo 604 del Codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: "Le disposizioni di questa sezione" si intendono riferite anche agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 previsti rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della presente legge.
Art. 23
(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)
1. All'articolo 734-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 12 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 e modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1998, n. 269, riguardante la divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, dopo le parole: "600-quater" sono inserite le altre:
"600-quater.1 e 600-quater.2".
Art. 24
(Obblighi di conservazione e di denuncia)
1. Per esigenze investigative i responsabili dei motori di telecomunicazione sono obbligati a conservare i file di accesso al logo per almeno cinque anni.
2. I responsabili dei motori di telecomunicazioni sono altresì obbligati a comunicare all'autorità giudiziaria eventuali fatti di reato riguardanti le previsioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 e della presente legge.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti responsabili sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno o con la multa da 20 mila a 50 mila euro.
Art. 25
(Attività di contrasto)
1. Le disposizioni particolari in materia di attività di contrasto, previste dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano, ove possibile, anche con riferimento alle fattispecie di reato individuate dalla presente legge.
Art. 26
(Intercettazioni)
1. All'articolo 266 del Codice di procedura penale, al comma 1, la lettera f)-bis, introdotta dall'articolo 12 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituita dalla seguente:
"f-bis) delitti in ogni caso previsti dalla sezione I del libro II del Codice penale e dagli articoli 609-quater e 609-quinquies del Codice penale.".
Art. 27
(Disposizioni processuali)
1. Le disposizioni processuali, indicate dall'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche con riferimento ai reati di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, previsti rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della presente legge, relativamente ai seguenti articoli del Codice di procedura penale:
a) 33-bis, comma 1, lettera c);
b) 190, comma 1-bis;
c) 392, comma 1-bis;
d) 398, comma 5-bis;
e) 472, comma 3-bis;
f) 498, comma 4-ter.
Art. 28
(Determinazione delle pene)
1. Le previsioni di cui all'articolo 81 del Codice penale, riguardanti il concorso formale di reati e il reato continuato, non trovano applicazione nei confronti degli imputati di uno dei reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-septies del Codice penale, inseriti dalla legge 3 agosto 1998, n. 369 e dalla presente legge, nonché dagli articoli 609-quater e 609-quinquies dello stesso Codice penale, inseriti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 e modificati dalla presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 338 e 444 del Codice di procedura penale non si applicano nei confronti degli imputati di uno dei reati indicati dal comma 1.
Art. 29
(Prescrizione dei reati e delle pene)
1. I termini previsti dagli articoli 157 e 172 del Codice penale, per la prescrizione rispettivamente del reato e della pena, sono raddoppiati con riferimento ai reati di cui agli articoli da 600-bis a 600-septies del Codice penale, inseriti dalla legge 3 agosto 1998, n. 369 e dalla presente legge, nonché agli articoli 609-quater e
609-quinquies dello stesso Codice penale, inseriti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 e modificati dalla presente legge.
Art. 30
(Misure coercitive e detentive)
1. A coloro i quali siano colti in flagranza di uno dei reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-septies del Codice penale, inseriti dalla legge 3 agosto 1998, n. 369 e dalla presente legge, nonché dagli articoli 609-quater e 609-quinquies dello stesso Codice penale, inseriti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 e modificati dalla presente legge, si applica l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380 del Codice di procedura penale.
2. A coloro i quali siano stati condannati per uno di reati indicati dal comma 1 non possono essere concessi i permessi premio, l'assegnazione al lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del titolo I della legge 226 luglio 1975, n. 354.

Ministro Umberto BOSSI


Aggiornato a: giovedì 17 agosto 2006